L’agevolazione introdotta dalla
L. 244/07 ed applicata dal 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge) è nuovamente usufruibile dai soggetti interessati in possesso dei necessari requisiti anche
per l’anno 2010, purché vi siano tutte le condizioni tassativamente previste dalla normativa statale.
SOGGETTI DESTINATARI
In primo luogo, è da affrontare la questione relativa ai soggetti rientranti nelle categorie legittimate ad effettuare la domanda e in tal senso l’articolo della Finanziaria è chiaro nel fare riferimento da un lato alle “
piccole e medie imprese di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande” e dall’altro agli “
esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa”.
1. PMI Per quanto riguarda i primi, il cd
. Decreto commercio ha richiamato, per una corretta individuazione dei caratteri delle imprese nominate, la definizione fornita con decreto del
Ministro delle attività Produttive del 18 aprile 2005.Considerate
sotto il profilo dimensionale, si reputano ricomprese nell’ambito dell’agevolazione fiscale, le PMI che hanno:
-
meno di 250 occupati;
-
un fatturato annuo non superiore a 50 mln di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 mln di euro.
Restano
escluse le imprese che vendono beni dalle stesse prodotti, nonché gli agenti e gli altri rappresentanti di commercio che promuovono la conclusione di contratti di vendita per conto di terzi.
2. RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO
Nella definizione del cd.
Decreto “generi monopolio” sono comprese i
titolari, in base a concessione amministrativa, delle rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio istituite dalla Legge 1293 del 1957 (art. 21 e 22).In questi casi
l’attività deve essere svolta in via prevalente o esclusiva.
Può accadere che un medesimo soggetto svolga
entrambe le attività oggetto delle agevolazioni esaminate: è stato stabilito che in queste ipotesi
non è ammissibile la cumulabilità delle stesse, bensì la fruibilità dell’agevolazione dettata per l’attività che assume
carattere prevalente.
SPESE OGGETTO DI AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni previste per le categorie sopra esaminate, oltre alla medesima finalità, si identificano anche sotto il profilo oggettivo.Si tratta, come detta
l’art. 2, delle “
spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010 per la prima installazione…di impianti e attrezzature di sicurezza….comprese quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica”.
A titolo esemplificativo, si possono citare: sistemi di allarme, inferriate, porte blindate, casseforti, macchinette antifalsari. Non rientrano, al contrario, le spese sostenute per l’attività di vigilanza. Anche se non specificato dai decreti attuativi, è corretto affermare che tra i
possibili contratti con cui è conferito il titolo per l’installazione dell’attrezzatura di sicurezza, sono inclusi:
- la compravendita;
- l’appalto;
- la locazione, in particolare quella finanziaria.
Le spese, come specificato dalla norma indicata,
devono obbligatoriamente essere effettuate nel periodo che decorre dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
Si precisa che sia per il compimento dell’operazione contrattuale che per la verifica del rispetto del limite dei fondi, ci si riferisce all’anno solare.
ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta finalizzato a scongiurare il compimento di illeciti in danno delle imprese oggetto di previsione è riconosciuto
nella misura dell’80% della spesa ammissibile.Tali spese vanno assunte
al netto dell’Iva ammessa in detrazione; per i contribuenti che si avvalgono del
regime dei minimi, inoltre, le spese si assumono in ogni caso
al lordo dell’Iva. Per quanto concerne il
limite massimo entro il quale è ammissibile la domanda di concessione dell’incentivo, questo
varia a seconda dei soggetti interessati; in realtà a mutare sono le modalità di distribuzione dell’importo complessivamente concedibile.
Per le PMI, il decreto commercio riconosce un credito per un importo
non superiore a 3.000 euro per ciascun beneficiario e con riferimento al triennio 2008- 2010.Diversamente per i
rivenditori generi di monopolio: qui il decreto attuativo riconosce la possibilità di ottenere crediti d’imposta
per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascun beneficiario “per ciascun periodo d’imposta”.Ne consegue che in quest’ultima ipotesi, non è consentito
per ciascun anno di vigenza dell’agevolazione, riconoscere un credito per un importo superiore a 1.000 euro.
LE PROCEDURE PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE
Per poter usufruire delle agevolazioni descritte, il potenziale beneficiario, a seguito dell’acquisto di impianti di sicurezza, è tenuto a
presentare istanza dal 2 febbraio prossimo all’Agenzia delle Entrate (art. 3 del Decreto), utilizzando l’apposito
modello IMS approvato con
provvedimento del Direttore dell’A.E. del 31 marzo 2008 (disponibile sul sito dell’Agenzia).La domanda, che deve
essere trasmessa esclusivamente in via telematica, deve
contenere in ogni caso gli
estremi della documentazione attestante l’effettività delle spese agevolabili, costituita generalmente dalla fattura.
L’esame delle istanze, come stabilisce
l’articolo 4 del decreto, è svolto
seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e la
decisione con la quale si accoglie o si nega la concessione è
comunicata dall’Amministrazione Finanziaria entro i successivi 30 giorni. Le istanze non accolte per esaurimento dei fondi disponibili nel 2008 e 2009
hanno titolo di precedenza, secondo l’ordine cronologico di presentazione, nell’assegnazione dei fondi stanziati nel 2009+ e 2010,
senza che occorra realizzare ulteriori adempimenti. UTILIZZO DEL CREDITO RICONOSCIUTO
Nel caso in cui l’interessato riceva risposta positiva, l’utilizzo
del credito potrà avvenire solo in compensazione a decorrere dalla data di concessione, ossia dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate
ne dà comunicazione telematica.I commi
229 e 234 dell’art. 1 della Finanziaria 2008 prevede, altresì, che i crediti di imposta
non concorrono:
- alla formazione del reddito;
- del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
- alla determinazione degli interessi passivi deducibili ex art. 61 Tuir.
È fatto, inoltre,
obbligo di indicare il credito spettante nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, sia in quella relativa ai periodi di imposta nei quali il credito è utilizzato.
CONTROLLO Se gli Uffici Finanziari dovessero, nell’esercizio dell’attività di controllo, rilevare la
fruizione indebita di crediti di imposta, procederanno al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.