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Approfondimenti: INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI DI SICUREZZA
Venerdì, 05 Febbraio 2010 - 15:53
Area Fiscale e Tributaria

Dal 2 febbraio prossimo, le medie e piccole imprese commerciali di vendita e i soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio possono presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2008, nel caso in cui abbiano affrontato delle spese per l’acquisto di strumenti di sicurezza.



L’agevolazione introdotta dalla L. 244/07 ed applicata dal 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge) è nuovamente usufruibile dai soggetti interessati in possesso dei necessari requisiti anche per l’anno 2010, purché vi siano tutte le condizioni tassativamente previste dalla normativa statale.  

SOGGETTI DESTINATARI 

 In primo luogo, è da affrontare la questione relativa ai soggetti rientranti nelle categorie legittimate ad effettuare la domanda e in tal senso l’articolo della Finanziaria è chiaro nel fare riferimento da un lato alle “piccole e medie imprese di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande” e dall’altro agli “esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa”. 

1. PMI Per quanto riguarda i primi, il cd. Decreto commercio ha richiamato, per una corretta individuazione dei caratteri delle imprese nominate, la definizione fornita con decreto del Ministro delle attività Produttive del 18 aprile 2005.Considerate sotto il profilo dimensionale, si reputano ricomprese nell’ambito dell’agevolazione fiscale, le PMI che hanno:

-          meno di 250 occupati;

-          un fatturato annuo non superiore a 50 mln di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 mln di euro.

Restano escluse le imprese che vendono beni dalle stesse prodotti, nonché gli agenti e gli altri rappresentanti di commercio che promuovono la conclusione di contratti di vendita per conto di terzi. 

2. RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO  

Nella definizione del cd. Decreto “generi monopolio” sono comprese i titolari, in base a concessione amministrativa, delle rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio istituite dalla Legge 1293 del 1957 (art. 21 e 22).In questi casi l’attività deve essere svolta in via prevalente o esclusiva.

Può accadere che un medesimo soggetto svolga entrambe le attività oggetto delle agevolazioni esaminate: è stato stabilito che in queste ipotesi non è ammissibile la cumulabilità delle stesse, bensì la fruibilità dell’agevolazione dettata per l’attività che assume carattere prevalente

SPESE OGGETTO DI AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni previste per le categorie sopra esaminate, oltre alla medesima finalità, si identificano anche sotto il profilo oggettivo.Si tratta, come detta l’art. 2, delle “spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010 per la prima installazione…di impianti e attrezzature di sicurezza….comprese quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica”.

A titolo esemplificativo, si possono citare: sistemi di allarme, inferriate, porte blindate, casseforti, macchinette antifalsari. Non rientrano, al contrario, le spese sostenute per l’attività di vigilanza. Anche se non specificato dai decreti attuativi, è corretto affermare che tra i possibili contratti con cui è conferito il titolo per l’installazione dell’attrezzatura di sicurezza, sono inclusi:

  •  la compravendita;
  •  l’appalto;
  •  la locazione, in particolare quella finanziaria. 

Le spese, come specificato dalla norma indicata, devono obbligatoriamente essere effettuate nel periodo che decorre dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Si precisa che sia per il compimento dell’operazione contrattuale che per la verifica del rispetto del limite dei fondi, ci si riferisce all’anno solare.    

ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta finalizzato a scongiurare il compimento di illeciti in danno delle imprese oggetto di previsione è riconosciuto nella misura dell’80% della spesa ammissibile.Tali spese vanno assunte al netto dell’Iva ammessa in detrazione; per i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi, inoltre, le spese si assumono in ogni caso al lordo dell’Iva. Per quanto concerne il limite massimo entro il quale è ammissibile la domanda di concessione dell’incentivo, questo varia a seconda dei soggetti interessati; in realtà a mutare sono le modalità di distribuzione dell’importo complessivamente concedibile. 

Per le PMI, il decreto commercio riconosce un credito per un importo non superiore a 3.000 euro per ciascun beneficiario e con riferimento al triennio 2008- 2010.Diversamente per i rivenditori generi di monopolio: qui il decreto attuativo riconosce la possibilità di ottenere crediti d’imposta per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascun beneficiario “per ciascun periodo d’imposta”.Ne consegue che in quest’ultima ipotesi, non è consentito per ciascun anno di vigenza dell’agevolazione, riconoscere un credito per un importo superiore a 1.000 euro. 

LE PROCEDURE PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE  

Per poter usufruire delle agevolazioni descritte, il potenziale beneficiario, a seguito dell’acquisto di impianti di sicurezza, è tenuto a presentare istanza dal 2 febbraio prossimo all’Agenzia delle Entrate (art. 3 del Decreto), utilizzando l’apposito modello IMS approvato con provvedimento del Direttore dell’A.E. del 31 marzo 2008 (disponibile sul sito dell’Agenzia).La domanda, che deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, deve contenere in ogni caso gli estremi della documentazione attestante l’effettività delle spese agevolabili, costituita generalmente dalla fattura. 

L’esame delle istanze, come stabilisce l’articolo 4 del decreto, è svolto seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e la decisione con la quale si accoglie o si nega la concessione è comunicata dall’Amministrazione Finanziaria entro i successivi 30 giorni. Le istanze non accolte per esaurimento dei fondi disponibili nel 2008 e 2009 hanno titolo di precedenza, secondo l’ordine cronologico di presentazione, nell’assegnazione dei fondi stanziati nel 2009+ e 2010, senza che occorra realizzare ulteriori adempimenti. 

UTILIZZO DEL CREDITO RICONOSCIUTO 

Nel caso in cui l’interessato riceva risposta positiva, l’utilizzo del credito potrà avvenire solo in compensazione a decorrere dalla data di concessione, ossia dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione telematica.I commi 229 e 234 dell’art. 1 della Finanziaria 2008 prevede, altresì, che i crediti di imposta non concorrono:

  • alla formazione del reddito;
  • del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
  • alla determinazione degli interessi passivi deducibili ex art. 61 Tuir

È fatto, inoltre, obbligo di indicare il credito spettante nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, sia in quella relativa ai periodi di imposta nei quali il credito è utilizzato. 

CONTROLLO  

Se gli Uffici Finanziari dovessero, nell’esercizio dell’attività di controllo, rilevare la fruizione indebita di crediti di imposta, procederanno al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

 
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