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Approfondimenti: Parziale deducibilità forfetaria dell’Irap
Giovedì, 16 Aprile 2009 - 11:12
Area Fiscale e Tributaria
Parziale deducibilità forfetaria dell’Irap ai fini delle imposte sui redditi – Articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

Agenzia delle Entrate -  Circolare n. 16 del 14.04.2009


PREMESSA

1    AMBITO DI APPLICAZIONE

2    MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE

2.1 Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi

2.2 Periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008

3    SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI “TRASPARENTI”

4    SOGGETTI PARTECIPANTI AL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE

PREMESSA

L’articolo
6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che “A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi (…) un importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis), 4-bis), 4-bis).1 del decreto legislativo n. 446 del 1997.”    

La disposizione introduce la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive che colpisce, tra l’altro, il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti.    

Come affermato dalla relazione illustrativa, tale previsione normativa rappresenta una deroga al generale principio di indeducibilità dell’Irap dalle imposte statali, espressamente previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto Irap e ribadito, da ultimo, dal comma
43 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).    

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 6 in commento, la deduzione forfetaria può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso al contribuente spetta il rimborso – con le modalità ed alle condizioni appresso indicate - delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta per effetto della mancata deduzione dell’Irap nella misura ammessa dalla norma in esame.    

In particolare:      

- per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali sia stata presentata

- entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento

– istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR
602 del 1973, spetta il rimborso della quota delle imposte dirette corrispondente all’Irap deducibile ai sensi della norma in esame.

A tal fine si considera validamente presentata l’istanza di rimborso motivata dalla deducibilità dell’IRAP, anche se non specificamente riferita al costo del lavoro e agli interessi passivi.

L’importo del rimborso spettante è determinato ricalcolando la base imponibile delle imposte sui redditi al netto della deduzione del 10 per cento dell’Irap, a condizione che i predetti oneri abbiano concorso alla formazione della base imponibile del tributo regionale. Si precisa, inoltre, che l’istanza dà diritto al rimborso solo per le annualità d’imposta cui essa si riferisce e che per rendere più spedite le procedure di gestione, anche in questo caso è necessario presentare l’apposita istanza di rimborso utilizzando il modello telematico indicato al punto successivo tenendo conto delle considerazioni svolte nel paragrafo 2.2;      

- relativamente ai periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2008 (29 novembre 2008) non sia stata presentata istanza di rimborso, il diritto al rimborso spetta - negli stessi termini prima evidenziati - a seguito di presentazione, esclusivamente in via telematica, di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.    

L’istanza deve essere presentata:      

- a regime, entro il termine di decadenza di 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento;      

- in via transitoria, entro 60 giorni dal momento in cui viene attivata la procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza che in base ai criteri indicati al punto precedente vengono a cadere entro i 60 giorni dalla attivazione della predetta procedura telematica.    

La deduzione in misura pari al 10 per cento dell’IRAP dovuta è fruibile sia ai fini dell’imposta sul reddito delle società sia ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

Al riguardo, si precisa che in sede di conversione del decreto legge n. 185 è stata modificata la rubrica dell’articolo
6 in esame, che attualmente recita “Deduzione dall’Ires e dall’Irpef della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi”, aggiungendo il riferimento all’Irpef al fine di chiarire che la deduzione in commento spetta sia ai soggetti passivi Ires che Irpef.


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