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Approfondimenti: ABOLIZIONE LIBRO SOCI SRL. DEPOSITO AL REGISTRO IMPRESE
Mercoledì, 25 Febbraio 2009 - 12:57
Area Gestionale/Amministrativa
L’articolo 16 commi da 12 quater a 12 undecies della Legge 28.1.2009 n. 2 (di conversione al D.L. 29.11.2008 n. 185), pubblicata sulla G.U. 28/01/2009 n. 22 prevede importanti novità per tutte le società a responsabilità limitata.L’articolo 1 della Legge 2/2009 prevede che l’entrata in vigore corrisponda al giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 29.01.2009.


Nel dettaglio, la Legge 2/2009 modifica:

·         l’articolo 2470 del Codice Civile, prevedendo che il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell’atto nel registro imprese (che deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla stipula dell’atto).

·         l’articolo 2471 del Codice Civile  prevedendo che la partecipazione può formare oggetto di espropriazione e che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese;

·         l’articolo 2472 del Codice Civile prevedendo l’obbligazione solidale tra acquirente ed alienante per i versamenti ancora dovuti per il periodo di tre anni dalla cessione, con computo dei termini dalla data dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

·         l’articolo 2478 del Codice Civile (libri sociali obbligatori) abrogando l’obbligatorietà della tenuta del libro soci.

·         l’articolo 2478 bis del Codice Civile (deposito del bilancio) abrogando la presentazione dell’elenco soci  contestualmente al deposito del bilancio.

Infine nell’articolo 2479 bis del Codice Civile si prevede che l’assemblea (in assenza di diversa previsione dello statuto) venga convocata con raccomandata spedita almeno otto giorni prima al domicilio del socio risultante dal registro delle imprese.  

In pratica le risultanze del Registro delle Imprese non assumono rilevanza solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della società stessa;

particolarmente importante appare inoltre l’aspetto che il socio comunichi alla società tempestivamente eventuali variazioni di residenza.  Il comma  12-undecies dell’art. 16 del D.L. 185/2008 introdotto dall’art. 1 della Legge di conversione, prevede espressamente che

12-undecies . Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci». 

La pratica va effettuata in via telematica. 

Le comunicazioni tardive (oltre il 30 marzo 2009) oltre a perdere il beneficio della esenzione del pagamento di bolli e diritti camerali, saranno sanzionabili, in capo a ciascun amministratore, per un importo pari a 412 euro.

 
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