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LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2006Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2006 e D.P.C.M. 20 gennaio 2006 sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli inerenti l'assistenza fiscale.  Rispetto al Mod. 730/2005 la struttura della dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per i redditi 2005 ha subito l'aggiunta del Mod. 730-1 bis, da utilizzare per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF . I singoli quadri che accompagnano il Mod. 730/2006 coincidono invece con quelli dello scorso anno. NOVITA' Importo minimo per versamenti e rimborsi Una delle novità apportate da quest'anno riguarda l'introduzione dell'importo minimo per effettuare il versamento delle imposte o per richiederne il rimborso. Il comma 137 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il Mod. 730. Pertanto, con riferimento alla singola imposta:
| • | se emerge un importo a debito inferiore o uguale a 12 euro, non è dovuto il relativo versamento e non deve essere esposto alcun importo nella corrispondente colonna del prospetto di liquidazione;
| | • | se emerge un importo a credito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a rimborso ma ad un credito da esporre nella corrispondente colonna della sezione «Importi a Credito non rimborsabili» presente nel prospetto di liquidazione;
| | • | se emerge un importo a debito o a credito superiore a 12 euro, lo stesso dà luogo ad una operazione di conguaglio da parte del sostituto d'imposta e va esposto nella corrispondente casella della sezione «Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto d'imposta» presente nel prospetto di liquidazione.
| Nel caso di dichiarazione congiunta, la liquidazione delle posizioni di entrambi i coniugi dà luogo ad un unico importo ai fini IRPEF ed è pertanto su tale importo che deve essere effettuata la verifica del limite dei 12 euro. Poiché dalla liquidazione delle addizionali regionale e comunale derivano, invece, importi distinti per dichiarante e coniuge dichiarante, la verifica del limite di euro 12 va effettuata disgiuntamente per entrambi i coniugi. Comunicazioni relative agli esiti della liquidazione delle dichiarazioni direttamente al CAF Da quest'anno è stata prevista la possibilità per il contribuente di chiedere, barrando l'apposita casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione, di essere informato direttamente dal CAF o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale circa eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla propria dichiarazione. Il CAF o il professionista abilitato deve, in tal caso, informare il contribuente di voler o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2; inoltre, nel caso in cui venga effettuato tale servizio, deve essere barrare la relativa casella posta nella parte in alto del Mod. 730-3. Pertanto, la casella presente nel Mod. 730-3 potrà risultare barrata solo in presenza della richiesta da parte del contribuente (casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione barrata). Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi (casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione barrata sia nel modello del dichiarante che nel modello del coniuge dichiarante). In presenza della scelta effettuata da uno solo dei coniugi, la richiesta non può ritenersi validamente effettuata e pertanto non potrà essere barrata la casella presente nel Mod. 730-3. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di un altro contribuente , la scelta deve ritenersi validamente effettuata anche se la relativa casella risulta barrata in uno solo dei due modelli (modello del dichiarante e/o modello del rappresentante o tutore). Indicazione clausola di salvaguardia Con il 2003 si è dato l'avvio al primo modulo della riforma fiscale che cambia il sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche. Al fine di evitare che il nuovo regime di tassazione determinasse un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le regole valide nell'anno 2002, con la riforma dell'Irpef è stata anche prevista una clausola di garanzia che tutela il contribuente dalla penalizzazione che potrebbe eventualmente derivargli dall'applicazione delle nuove norme. In virtù della cosiddetta «clausola di salvaguardia», più volte prorogata dal legislatore, il contribuente può determinare l'imposta dovuta per l'anno 2005, laddove risulti a lui più conveniente, utilizzando, anziché le aliquote e le deduzioni in vigore, le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno 2002 o nell'anno 2004. In sede di elaborazione del prospetto di liquidazione si dovrà pertanto determinare l'imposta netta con riferimento alle normative in vigore nel 2002, nel 2004 e nel 2005 e riconoscere al contribuente il trattamento fiscale di maggior favore. Il prospetto di liquidazione rilasciato al contribuente e trasmesso in via telematica all'amministrazione finanziaria deve essere unico e deve essere riferito esclusivamente alla disciplina risultata più favorevole per il contribuente. Nel caso di dichiarazione congiunta la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole per il contribuente deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge. Qualora l'imposta sia determinata con riferimento alla normativa in vigore nel 2002 o nel 2004, il relativo anno di riferimento (2002 o 2004) deve essere indicato nell'apposita casella «Applicazione clausola di salvaguardia» presente nel riquadro superiore del Mod. 730/3; tale indicazione deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge. La «no tax area» e nuove deduzioni per il calcolo della progressività dell'imposta A seguito della rimodulazione di aliquote e scaglioni e della trasformazione delle detrazioni da lavoro dipendente, autonomo e da pensione in deduzioni dal reddito, dal 2003 è stato introdotto un sistema in grado di assicurare la progressività del prelievo sulle persone fisiche: la cosiddetta «no tax area». La «no tax area», necessaria quindi per assicurare la progressività dell'imposizione, è quella parte di reddito che non viene sottoposta a tassazione. Si tratta, dunque, di una fascia di esenzione assoluta dall'Irpef, applicabile ai soggetti che non optano per la clausola di salvaguardia. A tutti i contribuenti che applicano la normativa in vigore al 31/12/2004 e al 31/12/2005 viene riconosciuta, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto e del periodo di lavoro svolto nell'anno, una «deduzione base» dal reddito complessivo di 3.000 euro (Tavola 3) . Tale importo aumenta:
| • | di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti;
| | • | di 4.000 euro per i pensionati.
| A differenza della deduzione base, queste ulteriori deduzioni, non cumulabili tra loro, vanno rapportate al periodo di lavoro o pensione nell'anno. La deduzione da lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi assimilati a lavoro dipendente :
| • | collaboratori;
| | • | soci di cooperative di produzione e lavoro;
| | • | percettori di borse di studio;
| | • | lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo in affitto);
| | • | titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare;
| | • | sacerdoti;
| | • | lavoratori impiegati in attività socialmente utili.
| TAVOLA 3 - DEDUZIONE COMPLESSIVA «NO TAX AREA»
Beneficiari
| Deduzione complessiva
| Tutti i contribuenti
| Euro 3.000
| Lavoratori dipendenti
| Euro 7.500
| Pensionati
| Euro 7.000
| L'area di esenzione totale riguarderà quindi i lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 7.500, i pensionati in possesso di un reddito fino a 7.000 euro. Superati i limiti esposti nella Tavola 3, la misura della deduzione spettante si riduce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi del tutto. I pensionati non versano imposta quando il loro reddito complessivo è costituito da redditi di pensione (corrisposti per l'intero anno) fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. In presenza delle suddette condizioni, nel caso in cui la pensione sia superiore a 7.500 ma inferiore a 7.800 euro, l'imposta è dovuta ma è stata prevista una speciale forma di salvaguardia. Occorre infatti determinare l'imposta e verificare che non sia superiore alla differenza tra reddito complessivo posseduto e 7.500 euro; se così fosse, si verserà solo la parte di imposta coincidente con la predetta differenza.
Per calcolare l'importo della deduzione spettante occorre conoscere esattamente il reddito complessivo e seguire il seguente procedimento:
1.
| si sommano al valore di 26.000 euro la deduzione complessiva teoricamente prevista (a seconda del tipo di reddito posseduto), la deduzione per l'abitazione principale e gli oneri deducibili (contributi previdenziali e assistenziali, assegno al coniuge separato o divorziato, ecc);
| 2.
| dall'importo ottenuto si sottrae il reddito complessivo ed eventuali crediti di imposta sui dividendi;
| 3.
| si divide il tutto per 26.000.
| Il risultato di tale calcolo indicherà, anzitutto, se spetta la deduzione e, nel caso in cui compete, la misura in cui può essere riconosciuta. In particolare, si possono verificare i seguenti tre casi:
1.
| se il risultato è pari a zero o è negativo non spetta alcuna deduzione;
| 2.
| se è maggiore o uguale ad 1 la deduzione spetta per intero;
| 3.
| se il risultato che si ottiene è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando per il coefficiente ottenuto (tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando la regola del troncamento) la deduzione complessiva teoricamente spettante.
| Deduzioni per oneri di famiglia La legge finanziaria per il 2005 sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia con nuove deduzioni per oneri di famiglia e introduce una specifica deduzione dal reddito spettante per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti. La sostituzione delle detrazioni con nuove deduzioni modifica in maniera sostanziale le regole di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta dovuta dal contribuente; infatti le detrazioni per oneri di famiglia operavano direttamente in riduzione dell'imposta lorda dovuta dal contribuente, mentre le nuove deduzioni operano, invece, in riduzione del reddito complessivo. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi: a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) 2.900 euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona (coniuge, figli legittimi o legittimati o loro discendenti, genitori o loro ascendenti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'importo di euro 2.900 è incrementato al verificarsi di alcune condizioni, in particolare a: a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni; b) 3.200 euro, per il primo figlio, se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap. In presenza, ad esempio di un figlio portatore di handicap di età inferiore ai tre anni, i contribuenti che hanno diritto alla deduzione potranno ripartire tra di loro la deduzione più favorevole, pari ad euro 3.700. Queste deduzioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate. La finanziaria per il 2005 prevede anche una nuova deduzione, di importo massimo pari a 1.820 euro, spettante in relazione alle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; nella determinazione dell'imposta con riferimento alle normative precedenti (2002 e 2004) per la verifica della clausola di salvaguardia tale importo (rigo E33) non deve essere considerato. La disposizione non prevede né che il familiare assistito sia a carico del soggetto che sostiene la spesa, né che conviva con il soggetto che sostiene l'onere, ma lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La finanziaria per il 2005 ha abrogato le detrazioni dall'imposta lorda qualora nel reddito complessivo del contribuente vi fossero anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente individuati dalla norma, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore. Le deduzioni per oneri di famiglia spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni teoriche per oneri familiari e delle deduzioni di cui all'art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo del contribuente, e l'importo di 78.000 euro. Il risultato di tale rapporto potrà essere: a) maggiore o uguale a 1: in tal caso la deduzione compete per intero; b) pari a zero o minore: in tal caso la deduzione non compete; c) compreso tra zero ed 1: in tal caso per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso. Oneri Per quanto riguarda gli interessi per i mutui se l'importo dello stesso eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula: costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo Con riferimento agli altri oneri per i quali spetta la detrazione per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate a partire dal 17 marzo 2005 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo; pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. E' stato inoltre introdotto il codice «28» per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio. Con riferimento agli altri oneri deducibili se i contributi, le donazioni e le oblazioni, erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono state erogate a partire dal 17 marzo 2005 è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro. E' stato introdotto il codice «3» relativo alle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:
| • | organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460);
| | • | associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n.383.
| Possono, altresì, essere dedotte le erogazioni liberali effettuate a partire dal 15 maggio 2005 in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42). Inoltre, a decorrere dal 10 agosto 2005, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque nella misura massima di 70.000 euro.
Infine, sempre con riferimento agli altri oneri deducibili, è stato introdotto il codice «4» relativo alle erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali. Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:
| • | università, fondazioni universitarie (di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
| | • | istituzioni universitarie pubbliche;
| | • | enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
| | • | enti parco regionali e nazionali.
| Nel quadro degli oneri è stato introdotto il nuovo rigo E33 dove indicare l'ammontare delle spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a euro 1.820,00. Mod. 730-1 bis L'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha previsto che una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF sia destinata, in base alla scelta del contribuente, a finalità di sostegno del volontariato, di finanziamento della ricerca scientifica, dell'università e sanitaria nonché di attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le relative modalità attuative. Per poter effettuare la suddetta scelta è stato predisposto il Mod. 730-1 bis «Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF»
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